LA COMMISSIONE RIPAM   
 Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche»; 
 Visto, in particolare, l'art. 35, comma  5,  del  citato  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che,  tra  l'altro,  disciplina  la Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante «Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
 Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
 Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e,  in  particolare, l'art. 74, comma  7-ter,  secondo  cui,  tra  l'altro,  le  procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche  il  possesso di  requisiti  specifici  e  di  competenze  trasversali  tecniche  e attitudinali,  ivi  incluse  quelle  manageriali  per  le  qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare.  Le predette procedure sono  svolte,  ove  possibile,  con  l'ausilio  di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di  societa'  e professionalita'  specializzate  in  materia  di  reclutamento  e  di selezione delle risorse umane; 
 Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure  urgenti  in  materia  di  salute  e  sostegno  al  lavoro  e all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione, in  materia  di semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di assunzione nei pubblici impieghi»; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957, n. 686  concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3»; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, che  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile  ad ognuno di essi, nell'ambito del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile  2013,  n.  70  le scuole   di   specializzazione   che   rilasciano   i   diplomi    di specializzazione che consentono la  partecipazione  al  concorso  per titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente; 
 Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7 febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina  la  Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; 
 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 marzo 2020, emanato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e il Ministro  dell'interno,  con  il  quale  il  Pref. dott.ssa Maria Grazia Nicolo',  in  qualita'  di  rappresentante  del Ministero dell'interno,  e'  nominata  componente  della  Commissione RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2  dicembre  2019, in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone; 
 Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n.  32,  convertito  dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede che il Centro di formazione e studi  -  FORMEZ  subentra  nei rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
 Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e  l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali  in  favore delle categorie protette; 
 Atteso  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  il Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  sulla base dei relativi prospetti informativi riferiti al 31 dicembre  2019 - riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie protette - intendono prevedere apposita  riserva  di  posti per la copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nell'ambito della procedura selettiva di cui  al presente bando; 
 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate»; 
 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche'  alla carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per l'efficienza degli uffici giudiziari»  convertito  con  modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e,  in  particolare,  l'art.  25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
 Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante «Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
 Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
 Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; 
 Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
 Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
 Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi»; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di accesso ai documenti amministrativi»; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
 Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
 Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
 Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine, accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
 Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
 Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e di condizioni di lavoro»; 
 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
 Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne in materia di occupazione e impiego; 
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli ordinamenti didattici universitari»; 
 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509, concernente il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli atenei»; 
 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509 del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e tecnologica»; 
 Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
 Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso; 
 Viste  le   disposizioni   normative   e   i   provvedimenti   di autorizzazione relativi al reclutamento  del  personale  oggetto  del presente bando di concorso; 
 Viste le note con cui  le  Amministrazioni  interessate  si  sono rivolte al Dipartimento della funzione pubblica per  l'organizzazione del  concorso  oggetto  del   presente   bando,   avvalendosi   della Commissione  Interministeriale   RIPAM   per   l'espletamento   della procedura concorsuale; 
 Espletati gli adempimenti e le procedure di cui  all'art.  34-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001; 
 Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali e  del  comparto istruzione e ricerca;   
                           Delibera:   
                            Art. 1   
                    Posti messi a concorso   
 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il reclutamento di complessive duemilacentotrentatre unita' di personale non dirigenziale,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  da  inquadrare nell'Area  III,  posizione  retributiva/fascia  retributiva   F1,   o categorie o livelli equiparati nei profili di  seguito  indicati  dei ruoli delle sotto indicate  amministrazioni  -  secondo  la  seguente ripartizione: 
   ventiquattro  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli dell'avvocatura generale dello Stato; 
   novantatre  unita'  di  categoria  A  -  F1,  con  il   profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui: 
     novanta unita' da inquadrare nel ruolo della  Presidenza  del Consiglio dei ministri,  di  cui  cinque  posti  riservati  ai  sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
     tre unita' da inquadrare nel ruolo speciale della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
     trecentocinquanta unita' da inquadrare,  con  il  profilo  di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli del Ministero dell'interno; 
     quarantotto  unita'  da  inquadrare,  con   il   profilo   di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  nei  ruoli del Ministero della difesa; 
     duecentoquarantatre unita' da inquadrare, con il  profilo  di collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze; 
     duecentocinquanta unita' da inquadrare,  con  il  profilo  di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli del Ministero dello sviluppo  economico,  fermi  restando  gli  esiti della mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165; 
     dodici unita' da inquadrare, con il  profilo  di  funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di  cui  sei  posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
     sessantasette  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo   di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
     duecentodieci  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo   di funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III  -  F1 dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
     novantadue  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di funzionario  area  amministrativa  giuridico  contenzioso,  nell'area funzionale III - F1 dei  ruoli  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali; 
     centocinquantanove unita' da inquadrare, con  il  profilo  di funzionario   amministrativo,   giuridico,    contabile,    nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione; 
     ventidue unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III  -  F1 dei ruoli del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
     duecentocinquanta unita' da inquadrare,  con  il  profilo  di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; 
     diciannove  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III  - F1 dei ruoli del Ministero della salute; 
     duecentosessantaquattro unita' da inquadrare, con il  profilo di  funzionario  amministrativo,   giuridico-contenzioso,   nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 
     ventitre unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli  dell'Agenzia nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
     cinque unita' da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,  con  il  profilo  di funzionario amministrativo - V livello; 
     due unita' da  inquadrare,  con  il  profilo  di  funzionario amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale, fermi restando gli esiti della mobilita' ai  sensi  dell'art.  34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in possesso dei requisiti previsti dal bando. 
 Per il numero dei posti di cui al precedente comma 1 afferenti al Ministero della difesa la riserva indicata nel precedente periodo  e' pari al cinquanta per cento dei posti. 
 3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto della formulazione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta  per  cento  dei posti.